atto unilaterale non
sembra possa essere compreso tra i contratti soggetti a trascrizione
Not. Guido
Gili, 14.09.2001
Chiedo
di conoscere Vostro autorevole parere circa la legittimità del rifiuto,
oppostomi da un Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere mio atto
portante dismissione di area al Comune, senza corrispettivo in danaro, al fine
di ottenere concessione edilizia, in ottemperanza a precedente comunicazione
del Comune stesso; preciso che in atto ho costituito il solo soggetto cedente.
I
l
Conservatore così si esprime: "(omissis)...l'atto unilaterale non sembra
possa essere compreso tra i contratti soggetti a trascrizione ai sensi degli
art. 2643 e seguenti. L'art. 922 cc recita che uno dei modi dell'acquisto della
proprietà è il contratto che, quando ha per oggetto il trasferimento o la
costituzione di un diritto reale, l'acquisto o la costituzione di tale diritto
ha effetto solo se c'è volontà manifestata dalle parti, ex art. 1376 cc.
Sempre
a parere di questo ufficio, agli atti unilaterali che portano trasferimenti di
immobili non è applicabile l'art. 1333 cc.
Infatti,
in questo ultimo caso, sorgerebbe il problema della determinazione del
definitivo momento traslativo, in ragione del rifiuto che il destinatario del
diritto ha la facoltà di esercitare... (omissis)".
Not. Stefano Bigozzi 14.01.2001
Non
mi sembra scandaloso - da un punto di
vista logico e teorico - applicare il principio di cui all'art. 1333, c.c., ai
negozi diversi da quelli ad effetti obbligatori.
Mi
pare tuttavia che, anche ammettendo il contratto unilaterale ad effetti reali
si ragioni pur sempre in termini contrattuali ossia che si richieda pur sempre
- anche se in via largamente presuntiva - la presenza di un consenso della
controparte.
Per
ritornare ad una tematica alquanto di moda in tema di diritto amministrativo
l'ipotesi di cui all'art. 1333, c.c., introduce in qualche maniera il concetto
di "silenzio assenso"; osservo infatti che, anche se la dichiarazione
dell'oblato manca in fatto, non è detto che al fine del perfezionamento della
fattispecie acquisitiva essa non sia richiesta in quanto l'ordinamento,
ricorrendo determinati presupposti, considera la mancanza di dichiarazione
(negativa) come dichiarazione affermativa.
Quel
che mi sembra inammissibile, secondo i principi che governano il nostro
ordinamento è il negozio unilaterale (quello cioè in cui gli effetti si
producono con la sola manifestazione di volontà del dichiarante) traslativo di
diritti come paradigma negoziale generale utilizzabile dalle parti
nell'esercizio dell'autonomia negoziale privata.
La
prova mi pare provenga dalla materia della donazione - che dati i caratteri di
libertà e di liberalità dell'attribuzione - è l'istituto che meglio sarebbe
inquadrabile in un paradigma di negozio unilaterale e che l'ordinamento, per
scelta politica, definisce donazione (non vi sarebbe stato nulla di male, da un
punto di vista dell'armonicità e della congruenza del sistema del diritto
privato, di ricostruire la donazione come il legato ad effetto reale dando cioè
al donatario la facoltà di rifiutare il beneficio acquisito).
Not. Adriano
Pischetola 14.09. 2001
E' fuori dubbio che l'inquadramento della fattispecie in un meccanismo acquisitivo complesso, di cui la stipula dell'atto unilaterale con effetti traslativi ne costituisce una fase con causalità e funzione solutorie, semplifica notevolmente il discorso.
Ma
se così non fosse o comunque se si volesse tentare di ritenere attribuibile al
prospettato trasferimento una causa diversa da quella del mero adempimento o da
questa decisamente distinta ed indipendente?
Difronte
alle recenti elaborazioni dottrinarie (per tutte, vedi un'ottima esposizione in
Gazzoni, La trascrizione immobiliare, Tomo primo, Giuffrè edit.1991 pagg.365 e
ss.) che ritengono estensibile il meccanismo del contratto unilaterale con
obbligazioni del solo proponente previsto dall'art.1333, c.c. (in
particolare il 2° comma, e cioè la formazione del contratto in mancanza di
rifiuto da parte del destinatario della proposta)
anche al di fuori dei negozi ad effetti obbligatori, c'è da registrare la
posizione di quella giurisprudenza della Cassazione (21.12.1987, n.9500, in
Giust.Civ. 88,I.1237; 30.6.1987 n.5748, in Giust. civ., 88,I,p.1023, da
considerarsi quest'ultima sentenza piuttosto un obiter dictum) che si è
schierata decisamente nel senso della legittimità di tale estensione,
ricordando che la potestà di rifiuto o meno da parte del destinatario della
proposta è mezzo sufficientemente adeguato per ritenere il contratto
definitivamente concluso o meno.
D'altra
parte - a ben vedere - qualcosa di analogo si verifica nell'ambito del
contratto a favore del terzo, ove la prestazione a suo favore - e senza il suo
espresso consenso - produce definitivamente effetto ove manchi il rifiuto del
terzo stesso (art.1411 3° comma).
I
problemi in materia di trascrizione - è innegabile - certamente non mancano,
soprattutto se a richiedere tale formalità è il solo proponente, e non il
beneficiario (la cui eventuale sottoscrizione della nota
potrebbe essere valutata come tacita manifestazione di volontà di rinunziare al
potere di rifiuto, autorizzando il Conservatore ad eseguire la trascrizione,
sia pure forse con riserva).
Infatti
in tal caso - ammesso che il Conservatore accetti questa impostazione o fosse
richiesto di eseguire la trascrizione sia pure con riserva - per ritenere il
contratto concluso e quindi trascrivibile, dovrebbe essere data una prova certa
del compimento del termine (richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi)
entro il quale il beneficiario possa esercitare la facoltà di rifiuto, prova la
cui dimostrazione è di indubbia difficoltà oggettiva.
Ma
- al contrario - se a questa impostazione definita 'contrattualistica' della
fattispecie al vaglio, se ne contrappone un'altra che individua in essa una
sola dichiarazione idonea in sè alla formazione 'unilaterale' del contratto
(cfr.Gazzoni, op. cit.), tutto è più semplice, anche ai fini della
trascrizione, in quanto la fattispecie è già perfezionata con la sola proposta
notificata, cui non segua, nel termine suddetto, il rifiuto del beneficiario,
gravando a carico del proponente e richiedente la trascrizione il solo onere di
dare adeguata dimostrazione dell'avvenuta ricezione della proposta stessa e
salva l'annotazione a' sensi dell'art. 2655 c.c. a margine della trascrizione
così eseguita dell'eventale rifiuto opposto dal beneficiario.
Il
paradigma è mutuato - ovviamente 'mutatis mutandis' - da quello del contratto a
favore del terzo, analogo apparendo il grado di tutela apprestata
dall'ordinamento.
Not. Stefano Bigozzi, 14.09.2001
Nonostante
il dibattito dottrinario riterrei che il paradigma dei negozi traslativi dei
diritti reali scelto dal nostro legislatore sia quello del contratto, per cui
l'atto unilaterale produce effetti giuridici solo nei casi espressamente
previsti dalla legge.
Occorre
però distinguere; il tuo caso mi pare che sia da inquadrare in una fattispecie
più complessa in cui il trasferimento non è altro che uno dei momenti del
procedimento amministrativo all'esito del quale si addiviene al rilascio di una
concessione edilizia, mi pare quindi improprio parlare di traferimento gratuito
in quanto, pur non essendoci una contropartita economica, il trasferimento è
preordinato all'ottenimento di un facere da parte dell'amministrazione.
Nella mia esperienza siffatti trasferimenti trovano la loro fonte in un atto contrattuale presupposto, ossia una convenzione urbanistica (di lottizzazione o quant'altro) la quale prevede una serie di obblighi per il privato concessionario, tra cui quello di trasferire "gratuitamente" al Comune aree da destinare a viabilità, verde pubblico etc.
Il trasferimento del diritto reale, quindi, non si pone più come atto negoziale ma come semplice adempimento di obbligazione precedentemente contratta per cui perdono di spessore le obiezioni avanzate dall'Ufficio sulla base di un'asserita carenza di consenso traslativo ovvero sulla impossibilità di determinare il momento traslativo data la facoltà di rifiuto del beneficio da parte del destinatario. Ovviamente nell'atto traslativo dovrebbe essere puntualmente menzionata la fattispecie ed allegati al titolo di cui si chiede la trascrizione (ossia l'atto di adempimento) anche l'atto da cui deriva l'obbligo di trasferire.